Il Caso ID

Il signor ID, di anni 37, nel mese di marzo 2019 pativa un improvviso svenimento con caduta e frattura costale.

Tenuto anche conto del ripetersi di altri episodi di perdita di coscienza improvvisa nei mesi precedenti, previ accordi con il medico di fiducia all’inizio di maggio 2019 veniva ricoverato presso la struttura ospedaliera della sua città.

In sede di accettazione la cartella infermieristica segnalava nella sezione “Allergie o intolleranze” la voce “mezzo di contrasto”.

Lo stesso giorno del ricovero il paziente veniva sottoposto a Tomografia Computerizzata (TC) torace e addome; dopo un quarto d’ora circa appariva agitato con prurito agli arti superiori. Era chiamato con urgenza l’anestesista rianimatore il quale al suo arrivo constatava che il paziente era in arresto cardiorespiratorio, desaturato, con assenza di polsi centrali e periferici. Si iniziavano le usuali manovre rianimatorie che si protraevano per circa 45 minuti fino alla ripresa del ritmo cardiaco con tachicardia a 125 battiti per minuto. Il paziente veniva trasferito presso il reparto di terapia intensiva dove si assisteva ad una progressiva e costante alterazione dei valori basali. Seguivano esami elettroencefalografici che evidenziavano sofferenza encefalica diffusa e stato di male generalizzato con anomalie epilettiformi.

Dopo diciotto giorni di coma giorni il paziente decedeva.

I figli del signor ID chiedevano quindi l’assistenza e il patrocinio del nostro Studio Legale sottoponendoci il caso e la storia clinica sopra descritta.

Si provvedeva a richiedere ed esaminare la cartella clinica, nella quale si rinveniva un modulo per l’esecuzione di esami TC addome torace con mezzo di contrasto sebbene il paziente, all’atto d’ingresso nel nosocomio, aveva espressamente riferito la sua intolleranza a tale mezzo.

Si decideva, quindi, di proporre immediatamente ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. innanzi al competente Tribunale.

La perizia degli specialisti di parte nominati dal nostro Studio e i Consulenti Tecnici nominati dal Tribunale accertavano che la morte del paziente era conseguenza di “un arresto cardiocircolatorio della durata di almeno 45 minuti con conseguente insulto anossico a livello encefalico tale da non permettere una ripresa funzionale e quindi da provocare uno stato di coma sino al decesso”.

Erano dunque confermati sia il nesso di causa tra l’iniezione del mezzo di contrasto e l’insorgenza della reazione allergica, sia l’esistenza di profili di colpa giuridicamente intesa in campo civilistico a carico del personale sanitario in quanto “a causa di comportamenti connotati da negligenza e imprudenza posti in essere dai sanitari del nosocomio il paziente ha patito un arresto cardiaco altrimenti evitabile; tale situazione è stata altresì affrontata intempestivamente per imprudenze organizzative dell’equipe radiologico-anestesiologico così da provocare un danno ischemico cerebrale inemendabile, causa prima della morte del paziente”.

Viste le risultanze della perizia, il nostro Studio Legale ha ottenuto un accordo transattivo che si è concluso in maniera positiva con il riconoscimento a favore degli eredi della somma di euro 1.450.000,00.