Il Caso GF

Il sig. GF, di anni 58, nel 2005 intraprendeva presso l’ospedale della sua città una una terapia farmacologica neoadiuvante–chemioterapica con cisplatino+gencitabina per una neoplasia polmonare. Ritenuta l’inefficacia del trattamento i medici curanti proponevano al paziente un ricovero ospedaliero per attuare una chirurgia di salvataggio di pneumonectomia sinistra.

Terminata l’operazione, il paziente era trasferito presso l’Unità Intensiva, e il decorso post-operatorio era molto accidentato con episodi di squilibrio idro-elettrolitico-emorragici, ipotensivi, neurologici e stato di agitazione psicomotoria di non facile gestione.

Ancora degente in Terapia Intensiva, il paziente era stato sottoposto a Rx torace multipli e a terapia farmacologica parenterale, senza previa attuazione di alcuna profilassi antitrombo-embolica; si manifestava, dunque, un quadro conclamato di ictus ischemico sinistro con emisindrome acuta destra ed afasia.

Stabilizzato il quadro neurologico, il paziente completava un ciclo di fisiochinesiterapia cui seguiva la dimissione ospedaliera.

Nel periodo successivo alla dimissione GF diveniva sempre più sofferente, con inversione del ritmo sonno/veglia, insonnia, inappetenza, astenia, episodi di emottisi recidivanti, tosse altamente produttiva e dispnea.

Veniva quindi nuovamente ricoverato nel reparto di oncologia dell’Ospedale per “grave dispnea ingravescente, grave deperimento organico, cachessia neoplastica, iperpiressia”.

Dopo due giorni, alle ore 5.45 di mattina, GF decedeva per insufficienza cardio-respiratoria.

I figli e la moglie di GF chiedevano quindi l’assistenza e il patrocinio del nostro Studio Legale sottoponendoci il caso e la storia clinica sopra descritta.

Tutta la documentazione medica veniva acquisita dal nostro Studio e sottoposta ai Consulenti che svolgevano una perizia medico legale dalla quale emergeva la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici.

Si decideva quindi di proporre Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) ante causam ex art. 696 bis c.p.c.

Istruito il procedimento, il Tribunale disponeva Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che evidenziava come: “il decorso post-operatorio è avvenuto da subito presso la Unita Ospedaliera di Terapia Intensiva data la gravità del quadro clinico del paziente. In tale sede GF oltre ad episodi di squilibri idro-elettrolitici, crisi cardiopatiche, stati di agitazione psicomotoria, accessi dispnoici, non sempre di facile gestione, ha sviluppato un quadro acuto di “ictus cerebri” dapprima in forma clinica poi, col trascorrere delle ore, confermato anche dalla TC cerebrale. Il quadro ischemico cerebrale acuto, progredito poi nel caso in esame in una emisindrome destra motoria con afasia, risulta essere una complicanza grave, temibile e abbastanza frequente nel decorso post-operatorio di soggetto sottoposti a chirurgia maggiore, a pazienti neoplastici, ad arteriopatici-sclerotici. In tali soggetti è particolarmente raccomandata l’esecuzione di una profilassi antitromboligena che non è stata praticata a GF. A quadro clinico stabilizzato dal punto di vista neurologico il paziente veniva trasferito dalla Terapia Intensiva dapprima in “Stroke Unit” e quindi presso l’Unità riabilitativa per il recupero della deambulazione mediante fisiochinesiterapia intensiva. Dalla riabilitazione veniva dimesso al domicilio, persistendo comunque una afasia motoria con eloquio molto povero e comprensione limitata ai concetti semplici. Nel periodo seguente GF, come dimostrato dai numerosi ricoveri e accessi in Pronto Soccorso, ha cominciato a presentare diverse complicanze cardiache, respiratorie, emorragiche e neurologiche.

Pare dunque evidente che nel decorso post-operatorio non si sia provveduto ad una doverosa prevenzione farmacologica della malattia trombo embolica: il quadro ictale che si è poi manifestato trova quindi un antecedente quanto meno concausale giuridicamente rilevante nella decisione negligente e quindi colposa di omissione di tale profilassi; le sequele di tale accidente hanno certamente complicato e peggiorato in maniera rilevante la qualità della vita residua del paziente. Risulta evidente che l’esecuzione del rapporto curativo presso la struttura ospedaliera si è inserita nella serie causale che ha portato GF a patire lesioni. Per effetto della condotta imperita e negligente del personale sanitario dell’ospedale GF ha dunque subito un danno da invalidità permanente quantificabile nell’ordine del 60% trasmissibile iure successionis agli eredi”.

Viste le risultanze della perizia, il nostro Studio Legale ha ottenuto un accordo transattivo che si è concluso in maniera positiva con il riconoscimento a favore degli eredi della somma di euro 350.000,00.