Il Caso FT

Il sig. FT, di anni 47, nel mese di aprile 2005 si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale della sua città, lamentando dolore ai quadranti inferiori dell’addome insorto la notte precedente. I medici hanno posto diagnosi di diverticolite e la colonscopia effettuata ha confermato la presenza di multipli diverticoli colici. Il paziente è stato dunque sottoposto ad un primo intervento chirurgico: emicolectomia sinistra con trasverso-retto anastomosi meccanica termino-terminale. La descrizione dell’intervento fa ritenere che la condizione morbosa locale fosse piuttosto complessa, da posizionare in uno stadio – secondo i parametri specialistici chirurgici – intermedio tra il primo ed il secondo.

Il paziente, dimesso dal primo ricovero dopo regolare decorso post-chirurgico, è stato nuovamente ricoverato 5 mesi dopo per programmata chiusura della ileostomia. In tale occasione, non è stato eseguito un esame di controllo colonscopico pre-operatorio.

Dalla revisione critica del caso emerge che questo elemento è di cruciale importanza poiché ha condizionato la storia clinica successiva in senso sfavorevole per il paziente. La mancata esecuzione della colonscopia pre-operatoria ha determinato l’innesco di gravi complicanze che erano facilmente evitabili, e di una catena di eventi morbosi condizionanti plurimi reinterventi demolitivi, autonomi rispetto alla storia naturale ed iniziale del paziente ma correlabili ad un difetto di accertamenti diagnostici nel preoperatorio. Infatti, nell’immediato postoperatorio si è manifestato un grave quadro acuto di occlusione intestinale che ha imposto reintervenire in camera operatoria appena 6 giorni dopo con approccio demolitivo. Tale intervento, peraltro, richiedeva indispensabilmente un successivo intervento per la ricanalizzazione.

Nell’immediato post-intervento il paziente ha patito uno stato di shock settico ad alta portata richiedente il ricovero in Rianimazione ed un ulteriore intervento chirurgico per deiscenza in sede di precedente sutura di ileostomia.

Terminata la degenza e persistendo ancora postumi avversi, FT chiedeva l’assistenza e il patrocinio del nostro Studio sottoponendoci il caso e la storia clinica sopra descritta.

Tutta la documentazione medica veniva acquisita dal nostro Studio Legale e sottoposta ai suoi Consulenti che svolgevano una perizia medico legale dalla quale emergeva la responsabilità della struttura sanitaria e dei medici.

Insieme a FT si decideva quindi di citare in giudizio l’Ospedale.  

Istruita la causa, il Tribunale disponeva Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che evidenziava come “gli elementi emersi consentono di ritenere accertato che, secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza, se l’esame colonscopico fosse stato prudenzialmente eseguito, come indicato nella migliore prassi chirurgica, nella fase di preparazione del paziente all’intervento, questo avrebbe consentito di rilevare la coesistente stenosi del colon residuo, di programmare un intervento mirato innanzitutto alla resezione del tratto stenotico prima della chiusura della ileostomia. Così si sarebbe evitata l’insorgenza della successiva occlusione, la necessità di reintervento demolitivo d’urgenza, la chiusura del retto, la sutura con cerniera addominale per colectomia e chiusura del retto, deiscenza della sutura ileale con necessità di reintervento, uno shock settico ad alta portata, medicazioni di protezione prolungate per la sutura a cerniera, nonché il successivo ricovero per nuovo intervento chirurgico per ulteriore deiscenza in sede di precedente sutura di ileostomia”.

Acquisita la CTU, il Tribunale di Milano emetteva sentenza che accoglieva totalmente le domande dello Studio, affermando che “nell’operato dell’Ospedale è ravvisabile, pertanto, un inesatto adempimento delle prestazioni necessarie ad evitare le lesioni poi subite dal sig. FT con conseguente responsabilità per violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. e diritto di vedersi risarciti i danni non patrimoniali ed i danni patrimoniali emergenti che sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento (art. 1223 c.c.)”.

Il Tribunale, quindi, condannava l’Ospedale a risarcire i danni a FT quantificati nella somma di euro 375.000,00